Art. 18.
(Contenuto del contratto e obbligo
di comunicazione).

      1. Sono elementi essenziali del contratto di cui al presente capo e sono puntualmente riportati nel documento sottoscritto dalle parti:

          a) l'identità delle parti;

          b) il luogo o i luoghi di lavoro, nonché la sede o il domicilio del committente;

          c) la data d'inizio del rapporto, la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;

          d) l'oggetto della prestazione lavorativa;

          e) le modalità di esecuzione della prestazione;

          f) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;

          g) le modalità idonee a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione dell'attività lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;

          h) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico

 

Pag. 18

rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;

          i) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso nei contratti di durata superiore a dodici mesi.

      2. Il committente è tenuto a consegnare al lavoratore e, contemporaneamente, ad inviare ai servizi per l'impiego competenti, entro sette giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro o della lettera di incarico o di altro documento contenente gli elementi di cui al comma 1.